- Novembre 3, 2021
- Posted by: 9be5i
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Una volta posizionata sul mercato domestico, un’impresa può iniziare la propria attività commerciale in altri Paesi.
A questo punto, prima di iniziare ad operare con l’estero, quali sono gli elementi fondamentali da esaminare?
Vediamoli di seguito:
- Paesi di destinazione/provenienza delle merci che si intende commercializzare;
- merci oggetto dell’operazione commerciale;
- imposte applicate alle merci che si intende commercializzare;
- clausole contrattuali per la consegna delle merci;
- contratti di assicurazione.
In aggiunta, un’impresa italiana che intende operare con l’estero, a seconda dei Paesi di destinazione o di provenienza delle merci, dovrà considerare due casi fondamentali:
- Quando tratta merce inviata verso Paesi UE o proveniente da Paesi Ue;
- Quando tratta merce inviata verso Paesi extra-Ue o proveniente da Paesi extra-Ue.
Le fonti normative i.v.a.
Le fonti da considerare per la corretta gestione della fiscalità in caso di attività di import-export sono due: la normativa comunitaria (fonte primaria) e la normativa interna (fonte secondaria).
Rispetto alla normativa comunitaria, i riferimenti di legge principali sono:
- D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 – Norma primaria
- D.L. n.331 del 30.08.1993 – Norme generali
- D.L. n. 41 del 23.02.1995 – Norme specifiche
Classificazione delle operazioni
Specificato il campo normativo in cui ci muoviamo, è ora bene definire il tipo di operazioni considerate. Infatti, le operazioni possono essere divise in più gruppi: rilevanti, non rilevanti, non imponibili e gratuite.
Iniziamo a scoprirne le caratteristiche distintive.
Operazioni rilevanti
Sono operazioni per le quali coesistono tutti i requisiti di applicazione dell’IVA. Sono soggette a tutti gli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione, versamento e dichiarazione, e influenzano il volume d’affari del contribuente.
In generale consentono la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti effettuati nell’esercizio d’impresa, arte o professione.
Operazioni non rilevanti
Sono operazioni non soggette, escluse o fuori campo IVA. Nello specifico, facciamo riferimento a quando:
- Manca uno dei requisiti essenziali;
- le operazioni non sono soggette agli obblighi di rilevazione di cui al titolo II del DPR 633/72 (deroga per FC extraterritoriali – vedi, dal 2013, art.21 co.6-bis);
- le operazioni non danno diritto alla detrazione dell’imposta assolta dall’eventuale soggetto passivo in relazione a beni e servizi acquistati o importati (deroga per FC extraterritoriali – vedi, dal 2013, art.21 co.6-bis).
Operazioni non imponibili
Secondo gli Artt. 8, 8-bis e 9 DPR 633/72, sono operazioni non imponibili le cessioni all’esportazione, le operazioni assimilate ed i servizi internazionali.
Queste operazioni:
- Vengono fatturate senza addebito di IVA;
- danno diritto al rimborso dell’imposta assolta sugli acquisti;
- generano plafond.
Inoltre, l’onerosità dell’operazione non costituisce elemento qualificante delle esportazioni di fini IVA, in quanto l’art. 8 del DPR 633/72 non opera alcuna distinzione in funzione del titolo dell’operazione realizzata.
Esportazioni gratuite
Tra le esportazioni gratuite consideriamo:
- Cessioni gratuite di beni oggetto dell’attività: fattura art. 8 lett. a) con relativi adempimenti;
- cessioni gratuite di beni non oggetto dell’attività: non cessione IVA (art. 2 co. 2 n. 4) e fattura pro-forma ai fini doganali;
- cessioni di merci in sostituzione (garanzia): fattura pro-forma ai fini doganali.
Considera poi che le cessioni gratuite non rilevano ai fini della formazione del plafond di esportatore abituale (C.M. 15.7.1999,n. 156/E).
Cessioni e acquisti intracomunitari
Quando si tratta di cessioni e acquisti intracomunitari, sono necessarie delle prove della cessione e determinati adempimenti.
Vediamoli assieme.
A Prova della cessione sono necessari:
- Fattura di vendita;
- elenco Intrastat delle cessioni;
- documentazione bancaria;
- lettera di vettura CMR firmata dal destinatario.
Inoltre sono previsti i seguenti adempimenti:
- Emissione della fattura entro il 15 del mese successivo al momento di effettuazione;
- dicitura “non imponibile”;
- indicazione del numero di identificazione;
- indicazione data della prima immatricolazione e chilometri nel caso di cessioni di mezzi di trasporto “nuovi”;
- designazione del cessionario finale quale debitore dell’imposta nel caso di triangolazione comunitaria nella quale IT è promotore;
- registrazione della fattura entro la data di emissione della stessa ma con riferimento al mese in cui l’operazione si considera effettuata;
- Intrastat, in base a periodo in cui sono registrate o soggette a registrazione;
- iscrizione all’archivio VIES.
VIES: iscrizione e dettagli
L’operatore italiano che intende porre in essere operazioni intracomunitarie (cessioni intracomunitarie di beni o acquisti intracomunitari di beni, servizi generici resi o acquistati) deve verificare che il proprio numero identificativo IVA risulti iscritto nella banca dati VIES (VAT Information Exchange System), accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate sul suo sito afferma che:
“Per poter effettuare operazioni intracomunitarie, i soggetti IVA devono essere inclusi nell’archivio Vies (VAT information exchange system). L’opzione per effettuare queste operazioni può essere espressa direttamente nella dichiarazione di inizio attività oppure, successivamente, telematicamente, in modalità diretta o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del Dpr 322/1998. In ogni caso, i contribuenti possono in qualsiasi momento comunicare la volontà di retrocedere dall’opzione, cioè di essere esclusi dal VIES perché non si ha più intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie. La revoca dell’opzione può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici.
Per chi deve richiedere l’inclusione nel VIES:
L’obbligo di essere inclusi nell’archivio VIES per poter effettuare operazioni intracomunitarie riguarda tutti i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione, nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione. Inoltre, la richiesta può essere fatta anche dai soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l’identificazione diretta ai fini IVA (modello ANR) o che si identificano tramite nomina di un rappresentante fiscale.
Come richiedere l’inclusione nel VIES:
La volontà di essere inseriti nel Vies viene espressa compilando il campo “Operazioni Intracomunitarie”del quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi). Vale come manifestazione di volontà di porre in essere operazioni intracomunitariela selezione della casella “C” del quadro A del modello AA7 da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta.
I soggetti già titolari di partita IVA, che non hanno richiesto l’inclusione nel Vies all’avvio dell’attività, possono farlo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari. I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l’obbligo di consegnare al dichiarante copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia.
Con le stesse modalità previste per l’inclusione nel VIES va comunicata, eventualmente, la volontà di non essere più inclusi nell’archivio. La presentazione telematica diretta è consentita anche ai soggetti non residenti identificati direttamente ai fini IVA.
Adempimenti Intrastat – informazioni generali
Fino al 31 dicembre 1992 i movimenti di beni da e verso altri Paesi Ue erano monitorati, sia a fini fiscali sia a fini statistici, in base alle dichiarazioni doganali.
Con l’abolizione delle frontiere doganali tra i singoli Paesi UE e la creazione del “mercato unico comunitario”, a partire dal 1° gennaio 1993, rimane comunque necessario da parte degli Stati dei Paesi membri:
- Sorvegliare il rispetto delle regole concernenti l’imposta sul valore aggiunto;
- raccogliere i dati statistici del commercio tra i singoli Paesi membri per rispondere alle suddette esigenze.
Inoltre, gli operatori dei singoli Paesi membri devono informare le rispettive Autorità circa le operazioni intracomunitarie dai medesimi poste in essere. Ciò avviene mediante il Sistema V.I.E.S. – Vat Information Exchange System – Intrastat;
Gli operatori economici della gran parte dei Paesi Ue, in relazione alle operazioni intracomunitarie, a differenza, per esempio, di quelli italiani e francesi, devono invece presentare due distinte segnalazioni:
- Una segnalazione a valenza fiscale: i “Recapitulative Statements” (“ESL – EC Sales Listings“), per comunicare le cessioni intracomunitarie di beni e, in alcuni Paesi, gli acquisti intracomunitari di beni: i “Statements of acquisitions” (“EPL- EC Purchase Listings”);
- una segnalazione a valenza statistica: i modelli Intrastat, per comunicare le spedizioni e gli arrivi di beni, in ambito comunitario.
A partire dal 1° gennaio 2011 gli obblighi di segnalazione sono stati estesi ai servizi generici resi e, in alcuni Paesi Ue, ai servizi generici acquistati.
Formalità Intrastat – acquisti intracomunitari di beni e di servizi generici
Per comprendere meglio queste formalità, iniziamo con il distinguere tra l’acquisto di beni e l’acquisto di servizi generici.
L’acquisto di beni coinvolge:
- Soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, hanno effettuato un ammontare totale trimestrale di acquisti intracomunitari di beni uguale o superiore a 200.000 euro: sono tenuti a presentare l’Intra 2-bis mensile, ai soli fini statistici (colonna 1 e colonne da 6 a 15);
- soggetti che non hanno raggiunto tale soglia, non presentano il Modello Intra acquisti intracomunitari di beni.
L’acquisto di servizi generici coinvolge:
- Soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, hanno effettuato un ammontare totale trimestrale di acquisti di servizi generici (presso fornitori di altro Paese Ue) uguale o superiore a 100.000 euro, sono tenuti a presentare l’Intra 2-Quater mensile, ai soli fini statistici (colonne 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 11);
- soggetti che non hanno raggiunto tale soglia, non presentano il Modello Intra acquisti di servizi.
Ricorda: i dati di carattere statistico vengono raccolti con le comunicazioni trimestrali dei dati delle fatture ricevute (Codice TD10 per i dati delle fatture di acquisto intracomunitario di beni e codice TD11 per le fatture delle prestazioni di servizio ricevute in ambito comunitario) o dalle fatture elettroniche trasmesse con il sistema di interscambio.
Formalità Intrastat – modalità di presentazione modelli
Una volta definiti i caratteri generali e le formalità Intrastat, è il momento ora di valutare le modalità di presentazione della domanda.
In particolare, la presentazione degli elenchi trimestrali deve quindi avvenire entro il 25 del mese successivo a quello del trimestre considerato (il 25 aprile, il 25 luglio, il 25 ottobre e il 25 gennaio), mentre la presentazione degli elenchi mensili deve avvenire entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento.
Se il 25 cade di sabato o in un giorno festivo di festività nazionale, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.
I modelli Intrastat, poi, devono essere presentati esclusivamente in via telematica mediante il STD – SistemaTelematico Doganale o tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
Nel caso di utilizzo del STD per eseguire tale invio, occorre espletare la seguente procedura:
- Accedere al sito dell’Agenzia delle Dogane – Servizio Telematico Doganale – EDI e registrarsi: Istanza di adesione;
- Recarsi presso l’Agenzia delle Dogane competente per territorio al fine di:
- presentare l’istanza di adesione;
- ritirare le “chiavi di accesso” al servizio telematico;
- scaricare il programma per la compilazione dei modelli Intrastat.
Nel caso utilizzo di Entratel o di Fisconline, occorre accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate e registrarsi. Per le Società si deve registrare il legale rappresentante e la Società.
Di seguito sono esposti i modelli da utilizzare nel caso di cessioni e acquisti.
Per le cessioni:
- INTRA 1 Frontespizio – Cessioni intracomunitarie di beni e servizi resi.
- INTRA 1 – bis Sezione 1 – Cessioni di beni, registrate nel periodo.
- INTRA 1 – ter Sezione 2 – Rettifiche alle cessioni di beni relative a periodi precedenti.
- INTRA 1 – quater Sezione 3 – Servizi resi registrati nel periodo.
- INTRA 1 – quinquies Sezione 4 – Rettifiche ai servizi resi di periodi precedenti.
Per gli acquisti:
- INTRA 2 Frontespizio – Acquisti intracomunitari di beni e servizi ricevuti.
- INTRA 2 – bis Sezione 1 – Acquisti di beni registrati nel periodo.
- INTRA 2 – ter Sezione 2 – Rettifiche acquisti di beni relative a periodi precedenti.
- INTRA 2 – quater Sezione 3 – Servizi ricevuti registrati nel periodo.
- INTRA 2 – quinquies Sezione 4 – Rettifiche ai servizi ricevuti di periodi precedenti.
Casi Pratici con procedure e formalità doganali
Bene, dopo questa dettagliata descrizione teorica proviamo a capire meglio cosa avviene in pratica, attraverso alcuni esempi.
Cessioni di beni a clienti di altro Paese UE (cessioni intracomunitarie). La Procedura da seguire.
Tralasciando in questa sede l’esame delle vendite di mezzi di trasporto nuovi e delle vendite a distanza, nel presente paragrafo ci soffermiamo sulle ordinarie cessioni intracomunitarie di beni.
A tale fine occorre distinguere tra due tipologie di operazioni:
- Cessioni di beni pronti per l’uso o con installazione e montaggio a carico del cliente;
- cessioni di beni con installazione e montaggio a carico del fornitore.
1) Cessioni di beni pronti per l’uso o con installazione e montaggio a carico del cliente:
La disciplina delle operazioni in argomento è dettata dall’articolo 138, paragrafo 1, della Direttiva 2006/112/CE e dall’articolo 41/1/a del Dl n. 331/1993.
Per la realizzazione delle cessioni intracomunitarie in argomento devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
- Il cedente e l’acquirente devono essere entrambi operatori economici registrati ai fini IVA nei rispettivi Paesi;
- l’operazione di cessione deve essere a titolo oneroso;
- i beni oggetto della cessione devono essere trasportati in un altro Stato membro UE.
Per l’impresa italiana, la procedura operativa è la seguente:
- Richiedere il numero di identificazione IVA al cliente estero, verificandone la validità presso l’Agenzia delle Entrate o sul sito internet: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/istanze/inclusione-archivio-vies/compilazione-e-invio-via-web-vies (è necessario stampare e tenere agli atti l’esito dell’avvenuto controllo);
- emettere la fattura di vendita nei confronti del cliente estero, senza applicazione dell’IVA italiana (operazione non imponibile, art. 41, comma 1, lettera a, del DL 331/1993), indicando in fattura il proprio numero identificativo IVA e quello del cliente estero;
- inviare i beni all’estero;
- entrare in possesso della documentazione atta a provare che i beni sono stati inviati all’estero e che sono stati ricevuti dal cliente estero;
- annotare la fattura sul registro delle fatture emesse;
- presentare alla dogana, secondo la periodicità e le modalità previste dalla legge, l’elenco delle cessioni intracomunitarie di beni (modelli INTRA 1 e INTRA 1-bis).
Prova dell’avvenuto arrivo della merce nel Paese estero
In base a quanto previsto dalle Risoluzioni n. 345/E del 28 novembre 2007, n. 477/E del 15 dicembre 2008, n. 19/E del 25 marzo 2013, n. 71/E del 24 luglio 2014, valgono le seguenti regole:
1. Invio all’estero tramite trasportatore ordinario:
- Procurarsi copia della CMR firmata e timbrata dal destinatario e allegarla alla fattura di vendita (soluzione più sicura);
- oppure, in mancanza della CMR firmata e timbrata, procurarsi altra documentazione idonea a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Paese membro (per esempio: copia della fattura o del DDT timbrati e firmati dal cliente estero, comunicazione di merce ricevuta dal cliente estero).
2. Invio all’estero tramite corriere espresso Vendita “franco destino” :
- Tenere agli atti la presa in carico del corriere;
- accedere al sito del corriere e verificare, con il “tracking number”, l’avvenuta consegna al cliente finale;
- stampare l’esito dell’avvenuto controllo.
3. Vendita franco partenza – EXW (il cliente estero manda, a sue spese, il corriere a ritirare la merce) come “franco destino”:
- Tenere agli atti la presa in carico del corriere.
- Accedere al sito del corriere e verificare, con il “tracking number”, l’avvenuta consegna al cliente finale;
- stampare l’esito dell’avvenuto controllo.
4. Trasporto diretto (con proprio mezzo) da parte dell’impresa cedente:
- DDT timbrato e firmato dal cliente a destino (soluzione consigliabile);
- oppure, dichiarazione di ricevimento merce timbrata e firmata dal cliente (trasmessa successivamente all’arrivo della merce a destino), supportata da eventuali scontrini dell’autostrada.
5. Trasporto diretto (con proprio mezzo) da parte del cessionario: come trasporto diretto con mezzo del cedente.
Per una descrizione specifica dei diversi ruoli e termini coinvolti nelle operazioni di esportazione, leggi la nostra guida dedicata.
2) Cessioni di beni con installazione e montaggio a carico del fornitore:
La disciplina delle operazioni in argomento è dettata dall’articolo 36 della Direttiva 2006/112/CE e dall’articolo 41/1/c del Dl n. 331/1993.
Tali operazioni, sotto il profilo della normativa IVA italiana, sono operazioni non imponibili che concorrono alla formazione del volume d’affari e del plafond. Sotto il profilo della normativa IVA comunitaria e di quella del Paese di installazione sono operazioni interne a tale ultimo Paese.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il trattamento IVA dell’operazione considerata dipende dalla natura del cliente (operatore economico / consumatore finale) e dalla sua localizzazione.
Occorre quindi distinguere tra due ipotesi:
- A – Committente soggetto passivo d’imposta stabilito nel Paese di installazione e montaggio: in genere, si applica la procedura del reverse charge (assolvimento dell’IVA da parte del cliente). In ambito Ue, solo la Grecia e il Lussemburgo (ed entro certi limiti, la Slovenia) prevedono l’obbligo di apertura della posizione IVA in loco da parte del fornitore (italiano);
- B – Committente consumatore finale (o soggetto estero non stabilito e non identificato nel Paese di installazione e montaggio): l’impresa italiana deve aprire una posizione IVA nel Paese considerato (in via diretta o a mezzo rappresentante fiscale) e deve emettere fattura con applicazione dell’IVA di tale Paese.
A – Nel primo caso, mettiamo il caso in cui un’impresa italiana vende un macchinario a un’impresa tedesca con istallazione e montaggio presso lo stabilimento dell’impresa tedesca a carico dell’impresa fornitrice italiana.
L’impresa italiana invia il macchinario all’impresa tedesca e ne cura l’istallazione e montaggio.
L’impresa italiana, poi, verifica che il numero identificativo IVA comunicato dall’impresa tedesca sia valido ed emette fattura per operazione non imponibile art.41 del DL n.331/1993 nei confronti dell’impresa tedesca. Dopo, presenta modello Intra 1bis, conserva copia del CMR con timbro e firma del cliente tedesco e l’impresa tedesca, in Germania, svolge la procedura di reverge charge (assoggettando l’operazione all’IVA tedesca).
B – Nel secondo caso, consideriamo un esempio in cui un’impresa italiana vende una cucina componibile a un cliente consumatore finale francese e si impegna a montarla presso l’abitazione del cliente in Francia (direttamente o avvalendosi dei montatori esterni).
L’impresa italiana deve aprire una posizione IVA in Francia e deve emettere fattura con applicazione IVA francese.
Ai fini dell’IVA italiana, l’operazione è non imponibile art. 41 del dl n.331/1993.
È possibile emettere un fattura «bivalente»:
Corrispettivo cucina pari a € 10.000, operazione non imponibile, art.41 del DL 331/93. IVA francese al 20%. Totale pari a € 12.000 ai fini IVA italiana, l’IVA francese costituisce una somma fuori campo IVA.
Acquisto di beni da fornitori di altro paese Ue – acquisti intracomunitari. Procedura da seguire.
Anche riguardo all’acquisto di beni presso fornitore di altro Paese Ue occorre operare la distinzione tra due tipologie di operazioni:
- Acquisti di beni pronti per l’uso o con installazione e montaggio a carico del cliente;
- Acquisti di beni con installazione e montaggio a carico del fornitore.
1) Acquisti di beni pronti per l’uso o con installazione e montaggio a carico del cliente
L’acquisto di beni presso imprese di altro Paese UE, con arrivo degli stessi da tale Paese o da altro Paese UE, è definito acquisto intracomunitario. Per la realizzazione degli acquisti intracomunitari devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
- Acquisto a titolo oneroso;
- trasporto o spedizione dei beni in Italia da un altro Paese UE;
- operazione posta in essere tra due soggetti passivi d’imposta identificati ai fini dell’IVA uno nel Paese di partenza della merce e l’altro nel Paese di arrivo della stessa.
Per l’impresa italiana la proceduta operativa è la seguente:
- Comunicare il proprio numero identificativo IVA per gli scambi Intracomunitari al fornitore estero;
- controllare sul sito Agenzia delle Entrate l’esistenza del numero identificativo IVA del fornitore estero;
- ricevere la merce;
- ricevere la fattura;
- numerare ed integrare la fattura estera e determinare la base imponibile e l’IVA corrispondente;
- annotare la fattura estera integrata sul registro fatture emesse e sul Registro degli acquisti;
- conservare copia del documento di trasporto;
- presentare alla dogana, secondo la periodicità, il modello Intra2 e Intra bis.
2) Acquisti di beni con installazione e montaggio a carico del fornitore
L’operazione considerata non è classificabile come acquisto intracomunitario di beni; si tratta, invece, di un acquisto interno all’Italia (come previsto dall’articolo 7-bis del Dpr n. 633/1972).
Occorre distinguere tra due ipotesi:
- Committente soggetto passivo d’imposta stabilito in Italia: il committente italiano espleta la procedura di reverse charge (articolo 17, comma 2, del Dpr n. 633/1972) e, al superamento delle soglie previste, presenta il modello Intra 2-bis ai soli fini statistici, con riferimento all’intero valore dell’operazione;
- Committente consumatore finale (o soggetto non residente, non stabilito in Italia): obbligo di identificazione ai fini IVA in Italia da parte del fornitore estero, con emissione di fattura con IVA italiana nei confronti del committente.
Partecipazione a fiere in Paesi Ue. Procedura da seguire.
Nel caso in cui un’impresa italiana partecipi ad una fiera o ad altra manifestazione commerciale all’estero, possono delinearsi le seguenti situazioni:
- A – Fiere e altre manifestazioni commerciali, con ritorno della merce in Italia.
- B – fiere e altre manifestazioni commerciali, con attività di vendita in loco.
A – Nel caso di partecipazione a fiere e altre manifestazioni commerciali di sola esposizione, con ritorno dei prodotti in Italia, l’impresa italiana deve annotare i beni inviati all’estero sull’apposito registro di carico/scarico di cui all’art. 50, comma 5, del DL 331/1993.
Al momento del rientro degli stessi, essa deve poi procedere a eseguire l’annotazione di scarico.
Nel caso di invio in fiera di prodotti sottoposti ad accisa (per esempio, vino e altre bevande alcoliche), l’impresa italiana deve svolgere anche le formalità previste ai fini delle accise, appoggiando (normalmente) l’arrivo della merce nel Paese estero su un deposito accise o su un destinatario registrato di tale Paese, idoneo ad adempiere agli obblighi accise previsti dalla normativa locale.
Al momento del ritorno in Italia dei prodotti sottoposti ad accisa, occorre appoggiare la spedizione degli stessi su un deposito autorizzato sito nel Paese estero con invio ad un deposito autorizzato italiano o ad un destinatario registrato italiano.
In merito a vino e bevande alcoliche, poi, si può consultare la guida della collana Unione europea: Istruzioni per l’uso, Vendere vino e bevande alcoliche in Italia e all’estero, disponibile online agli indirizzi:
B – Nel caso di partecipazione a fiere e altre manifestazioni commerciali, con attività di vendita in loco si delinea la seguente procedura.
La vendita di prodotti durante la manifestazione fieristica (specie nel caso di vendita a consumatori finali) comporta normalmente l’obbligo di apertura di una posizione IVA nel Paese della manifestazione.
L’impresa italiana, riguardo ai prodotti venduti durante la manifestazione, deve emettere fattura, al costo dalla posizione IVA italiana a quella del Paese UE di destino (operazione non imponibile, art. 41, comma 2,lettera c, del DL 331).
Inoltre, nel Paese della manifestazione:
- Se la vendita viene eseguita a favore di consumatori finali, occorre applicare l’IVA di tale Paese;
- se la vendita viene eseguita a favore di soggetti passivi d’imposta stabiliti in tale Paese, occorre emettere fattura con applicazione dell’IVA dello stesso o emettere fattura senza IVA nel caso in cui la normativa locale preveda il meccanismo del reverse charge interno.
Importazioni & esportazioni extra-ue. Formalità doganali.
Quando la merce viene inviata a Paesi extra-UE o ricevuta da Paesi extra-UE, le operazioni commerciali con tali Paesi si distinguono in esportazioni e importazioni.
Queste operazioni comportano l’espletamento di formalità doganali, ossia delle dichiarazioni di esportazione/importazione.
- Per i beni esportati:
- In uscita dall’Italia (a cura e a nome dell’impresa italiana);
- in entrata nel Paese di destinazione (a cura e a nome dell’acquirente estero).
- Per i beni importati:
- In uscita dal Paese estero (a cura e a nome del fornitore estero);
- in entrata in Italia (a cura e a nome dell’impresa italiana).
Le suddette dichiarazioni, in ambito UE, vengono predisposte per via telematica secondo uno schema comune a tutta l’Unione europea: il DAU, Documento Amministrativo Unico.
La merce in esportazione viene accompagnata dal DAE (Documento Accompagnamento Esportazione) emesso dalla dogana di esportazione, recante indicato (anche con codice a barre) il MRN (Movement Reference Number).
Le formalità doganali devono essere espletate:
- Sia nel caso in cui a inviare o ricevere i beni (a titolo oneroso o a titolo gratuito) sia un privato consumatore;
- sia nel caso in cui a inviare o ricevere i beni (a titolo oneroso o a titolo gratuito) sia un’impresa.
Il caso della cessione all’esportazione. Procedura da seguire.
La vendita di beni a imprese con sede al di fuori del territorio UE, con invio degli stessi fuori del territorio UE, è definita cessione all’esportazione.
La procedura operativa è la seguente.
L’impresa italiana emette fattura nei confronti del cliente estero, senza applicare l’IVA (operazione non imponibile ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a, del Dpr 633/1972, oppure operazione non imponibile articolo 8, comma 1, lettera b, del Dpr 633/1972 nel caso della cessione con la clausola EXW – Franco partenza).
Poi, i beni vengono dichiarati per l’esportazione definitiva sulla base del valore risultante dalla fattura di vendita.
A questo punto, l’impresa italiana esportatrice annota la fattura di vendita in contabilità generale e sul registro IVA delle fatture emesse.
In seguito, l’impresa italiana comprova l’avvenuta esportazione (con fuoriuscita dei beni dal territorio Ue) mediante il risultato positivo di uscita ottenuto interrogando mediante MRN il sito dell’Agenzia delle Dogane. In caso di mancata chiusura dell’MRN (e cioè di mancanza della prova di uscita) l’impresa italiana deve attivarsi per procurarsi delle prove alternative (per esempio, bolletta di importazione emessa dalla Dogana del Paese estero, a condizione che la stessa sia riconducibile alla fattura e alla restante documentazione predisposta dall’impresa italiana. Ove tale ricerca non dia risultati positivi non resta che regolarizzare l’operazione con applicazione dell’IVA e con il pagamento delle sanzioni e degli interessi di ritardato versamento. In questo caso, si parla di procedura di ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997).
Il caso di importazione. Procedura da seguire
L’acquisto di beni da imprese con sede al di fuori del territorio UE, con arrivo degli stessi da Paese extra-UE, è definito importazione.
La procedura operativa è la seguente.
I beni vengono dichiarati per l’importazione definitiva, sulla base del valore risultante dalla fattura di acquisto (opportunamente rideterminato ai fini doganali) e vengono pagati l’eventuale dazio e l’IVA.
L’impresa italiana annota la fattura estera in contabilità generale.
Poi, annota la bolletta di importazione (esemplare n. 8 del DAU) sul registro IVA acquisti e considera l’IVA quale credito verso l’erario (salvo il caso dei beni con IVA indetraibile).
Facciamo un esempio: l’acquisto di merce a New York per il prezzo di 10.000 euro da importare in Italia.
In questo caso avremmo:
- Polizza di carico con destinazione Genova:
- Costo del trasporto marittimo e dell’assicurazione pari a 1.000 euro.
- Dazio al 6%.
- IVA al 22%.
- Valore della merce pari a 10.000 euro.
- Spese di trasporto e assicurazione pari a 1.000 euro.
- Valore franco frontiera comunitaria (base imponibile ai fini del Dazio) pari a 11.000 euro, con Dazio al 6%. 660 euro in totale.
- Base imponibile IVA pari a 11.660 euro con IVA al 22%: 2.565,20 euro.
In totale contiamo 14.225,20 euro.
Sintesi dei documenti necessari per operazioni con l’estero
Alla fine di questa lunga guida alle operazioni fiscali in caso di importazione ed esportazione con Paesi esteri, possiamo identificare i documenti che sono quasi sempre richiesti in quasi tutti i casi.
I documenti più comunemente richiesti nelle operazioni commerciali con l’estero, infatti, sono:
- Fattura commerciale;
- distinta di carico;
- certificato di origine;
- certificato eur1;
- attestato di libera vendita;
- carnet ata;
- documento di trasporto;
- certificato di assicurazione.
Ada Lattanzio è Export Consultant, TEM ed esperta in processi di internazionalizzazione e fiscalità internazionale.
Ha svolto attività di docente presso l’associazione Anpas Puglia ed è socio IMIT.
Da anni svolge attività di supporto all’internazionalizzazione delle imprese preparando Export Check Up e affiancandole nella realizzazione di Business Plan per l’Export.